Dalla Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali
n. 289 del 3 maggio2007
• Banche: accesso ai dati e dipendenti infedeli
• Banche e comunicazioni di dati personali a terzi
Banche: accesso ai dati e dipendenti infedeli. Il
Garante richiama un istituto di credito a maggiori controlli contro
accessi non autorizzati alla Centrale rischi della Banca d'Italia
È
vietato l'accesso ai dati personali dei clienti conservati nella
Centrale rischi della Banca d'Italia se non giustificato da legittime
esigenze. Il principio è stato ribadito dal Garante che ha dichiarato
illecito il comportamento di un dirigente di banca che, per scopi
personali, aveva fatto controllare la posizione debitoria del cognato.
L'Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan,
ha prescritto all'istituto di credito di adottare misure di sicurezza
mirate a contenere i rischi di accesso non autorizzato e di effettuare
controlli più tempestivi ed efficaci sulla correlazione tra l'accesso
ai sistemi di informazione creditizia e l'esigenza di trattare una
pratica che giustifichi, nel rispetto della legge, le interrogazioni
alla banca dati.
La
decisione del Garante è stata presa a seguito di una segnalazione
presentata da un ex cliente di una banca con la quale aveva cessato
qualsiasi rapporto contrattuale dal 2001. Il cliente, messo a
conoscenza che dopo tale data erano stati effettuati da parte
dell'istituto di credito accessi alla Centrale rischi della Banca
d'Italia relativi alla sua persona e al proprio coniuge, aveva chiesto
spiegazioni. L'ente creditizio non aveva fornito idoneo riscontro alla
richiesta del cliente, il quale si è quindi rivolto al Garante per
vedere tutelati i suoi diritti.
In
seguito agli accertamenti disposti dall'Autorità, la banca ha dovuto
invece dichiarare che le richieste alla Centrale rischi della Banca
d'Italia erano state effettuate indebitamente per ragioni di natura
personale da parte di un dirigente dell'istituto di credito, cognato
del cliente, che aveva incaricato alcuni collaboratori, pur
apparentemente estranei alle finalità private da lui perseguite e non
consapevoli dell'illiceità della richiesta, di effettuare le
interrogazioni alla Centrale rischi.
Il
Garante ha pertanto dichiarato illecito il trattamento dei dati
effettuato a danno del cliente. Inoltre, diversamente da quanto
dichiarato all'Autorità, la banca non aveva fornito al cliente, a
fronte dei chiarimenti da lui richiesti, le vere ragioni dell'accesso
illecito e ha pertanto violato il suo diritto ad essere preventivamente
informato di ogni trattamento dati che possa interessarlo.
L'Autorità
ha infine disposto la trasmissione degli atti alla magistratura per le
valutazioni di competenza riguardo agli illeciti penali eventualmente
configurabili.
Banche e comunicazioni di dati personali a terzi
Senza il consenso del cliente la banca non può inviare documentazione a persone estranee
Senza
il consenso del cliente la banca non può inviare documentazione o
estratti conto a persone estranee. Il principio è stato ribadito
dall'Autorità Garante, in un provvedimento di cui è stato relatore
Giuseppe Fortunato, che ha richiamato una banca al rispetto delle norme
che disciplinano la comunicazione di dati personali a terzi. Queste
regole prevedono che i dati vengano comunicati solo dopo aver acquisito
il consenso della clientela, una volta che questa sia stata
adeguatamente informata, oppure, senza consenso, nelle sole ipotesi
stabilite dal Codice della privacy: ad esempio, per adempiere ad un
obbligo previsto dalla legge o per dare esecuzione ad un contratto.
Il
comportamento illecito è stato rilevato dal Garante a seguito del
reclamo di un correntista che lamentava la comunicazione al fax dello
studio del figlio di informazioni sulla sua situazione bancaria. In
particolare la banca non è stata in grado di provare che la
comunicazione fosse avvenuta con il consenso del cliente o che
rientrasse comunque in una delle ipotesi previste dal Codice. A riprova
di ciò, solo in un tempo successivo alla contestata comunicazione è
intervenuta una espressa autorizzazione del padre che consentiva al
figlio di visionare e fotocopiare documenti depositati presso la banca.
Già
in precedenti occasioni il Garante ha affermato che la banca deve
verificare che le comunicazioni di dati personali avvengano senza
violare obblighi derivanti dalla legge o da un rapporto contrattuale
così come stabilito anche dalle regole di comportamento contenute nel
codice di autodisciplina elaborato dall'Abi, le quali prevedono che le
banche debbano mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite
dalla clientela o di cui comunque vengono a conoscenza per la loro
funzione. Nel caso esaminato dal Garante non risulta, invece, che la
banca abbia svolto la predetta verifica né abbia rispettato il codice
di autodisciplina, comunicando senza autorizzazione dati ad un estraneo
in violazione del principio di liceità e correttezza sancito dal Codice
della privacy.